Certificazione unica e 770, le scadenze

22 Febbraio 2017

Tutte le novità del 2017 per la consegna dei modelli

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2017 della Certificazione Unica e del 770 corredati dalle relative istruzioni.
I due modelli hanno funzioni distinte:

• nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno 2016 e le relative ritenute e contributi;
• nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La certificazione Unica
La CU ha sostituito, a partire dal 2015, non solo il CUD con il quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche le certificazioni rilasciate “in forma libera” relative ai redditi erogati a lavoratori autonomi e ai percettori di redditi diversi.

Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00 come tali non assoggettate a ritenuta.
Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai collaboratori nell’anno solare precedente. Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

La novità di quest'anno
Cambia il termine di consegna della certificazione Unica ai diretti interessati che va effettuato entro il 31 marzo e non più entro il 28 febbraio; rimane invece fermo il termine del 7 marzo per l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate.
A partire da questo anno, quindi, la consegna della certificazione ai percipienti avverrà in un momento successivo all’invio telematico.
In sintesi, il sostituto di imposta deve:
1) inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le CU predisposte - entro il 7 marzo 2017
2) consegnare al collaboratore la CU – entro il 31 marzo 2017


Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate

La CU 2017 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel, non è pertanto possibile la presentazione della CU 2017 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Modalità di consegna delle certificazioni

Sulle modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

• abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
• sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)”

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.

Sanzioni
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.

L'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare, in occasione di Telefisco del 2/2/2017, che non si farà luogo a sanzioni se le C.U. non correlate ai modelli 730 verranno trasmesse entro il termine dei modelli 770 (31 luglio 2017).

 

Il Modello 770

Nei casi dove vi sia un’erogazione di compensi, indennità e premi oltre il limite dei 7.500,00 Euro, quindi soggetti a ritenuta, collaborazioni occasionali o compensi professionali (commercialisti, altri professionisti) assoggettate a ritenuta alla fonte, si dovrà comunque procedere anche alla trasmissione del modello 770 indicando, come detto in precedenza, i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La scadenza per la presentazione telematica del 770 stabilita al 31 luglio 2017

 

Dott. Commercialista Fabio Romei

 



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